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Provvedimento Ivass n. 97/2020
FAQ SU CHIARIMENTI APPLICATIVI CONCERNENTI LE MODIFICHE INTRODOTTE
DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020
1. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 e il CAP (art. 106 come modificato dal D. Lgs. 30
dicembre 2020, n. 187), coerentemente con quanto previsto nella IDD, hanno espunto
dalla definizione di distribuzione assicurativa il termine “assistenza”. Quale
consulenza rientra nell’intermediazione?
L’attività di consulenza del distributore assicurativo è connotata dal rilascio al cliente di
consigli specifici e personalizzati (c.d. “raccomandazione personalizzata”, art. 1, comma 1
lett. m-ter CAP). Diversamente, l’attività di assistenza che si accompagna alla conclusione
o all’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione (come richiamata
dall’articolo 107, comma 3, lettera a), secondo periodo, del CAP e dall’art. 68-septies,
comma 1, lettera a), punto ii), del Regolamento IVASS n. 40/2018), non prevede il rilascio
di una raccomandazione personalizzata al cliente.
Rientrano quindi tra le attività di intermediazione quelle consistenti nel “proporre contratti di
assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali
contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed
esecuzione..” (art. 106 del CAP). L’attività di consulenza è eventuale (“su richiesta del
cliente o su iniziativa del distributore”) e consiste “nel fornire raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, ….., in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”
(articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP, come richiamato dall’articolo 106 del CAP).
L’articolo 119-ter del CAP individua, inoltre, le norme per le vendite senza consulenza e con
consulenza (cfr. FAQ n. 2).
2. Quali sono gli elementi distintivi dell’attività di consulenza (art. 119-ter, comma 3,
CAP) rispetto alla valutazione delle esigenze e delle richieste del contraente (art. 119-
ter commi 1 e 2, CAP)?
La valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente ricorre per tutte le
tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza.
Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle
richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la
corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente
stesso di fornire le informazioni richieste.
La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata
contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia
più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente.
3. E’ possibile distribuire un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le
richieste del contraente se quest’ultimo rientra nel mercato di riferimento?
No, non è possibile distribuirlo. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto
assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente anche qualora i
contraente appartenga al mercato di riferimento, ossia rientri nella tipologia di clienti cui è
rivolto il prodotto.
4. Gli intermediari e le imprese che distribuiscono Piani individuali pensionistici (PIP)
e fondi pensione aperti sono obbligati a fornire consulenza ai sensi dell’art. 68-
duodecies, del Regolamento IVASS n. 40/2018?
No, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ss-bis), del CAP, PIP e fondi pensione aperti
non rientrano nella categoria dei prodotti d’investimento assicurativi.
5. Ai fini di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018, le conversazioni
telefoniche o comunicazioni elettroniche effettuate dai distributori che promuovono
la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono
essere registrate integralmente e in particolare è considerata conforme alla norma la
registrazione della sola parte finale della conversazione o comunicazione telefonica
in cui si riepilogano le condizioni essenziali del contratto?
L’introduzione dell’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni
elettroniche è finalizzato a rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso
e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le
fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza. In tali
casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento
potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza.
Pertanto, l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione
telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se
conclusiva.
In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto
emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati ad operare e dell’impatto che
esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e
collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di
registrazioni telefoniche.
6. Sono soggette agli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS
n. 40/2018 le conversazioni e/o comunicazioni avviate dal cliente?
Si, gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano
applicazione anche se la conversazione e/o comunicazione è avviata su iniziativa del
cliente, se la promozione e il collocamento del contratto avvengono interamente a distanza.
7. Gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano
applicazione anche in presenza di procedure che consentono la storicizzazione dello
scambio informativo “principale / ufficiale” con il cliente, cioè quello attuato mediante
sistemi e processi aziendali standard, tracciati e storicizzati nelle procedure aziendali
(scambi email attuati dentro l’area riservata o mediante comunicazione con la
clientela governate da procedure aziendali non modificabili)?
Si, se la promozione e il collocamento sono effettuati interamente tramite tecniche di
comunicazione a distanza. In questo caso gli obblighi di registrazione delle conversazioni
telefoniche o delle comunicazioni elettroniche previsti dall’articolo 83 del Regolamento
IVASS n. 40/2018 si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 67 del Regolamento IVASS n.
40/2018 e sono volti a innalzare il livello di tutela del contraente consentendo di verificare il
rispetto delle regole di comportamento e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tutte
le fasi della promozione e del collocamento del prodotto.
8. È applicabile la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di
contratti di assicurazione di cui agli artt. 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018,
nel caso in cui l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza avvenga solo
occasionalmente e in assenza di un’apposita struttura organizzata a ciò deputata?
L’art. 69 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che le disposizioni in materia di
promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza si applicano quando tali attività siano effettuate interamente
tramite tecniche di comunicazione a distanza. Ne deriva che l’applicabilità di tale disciplina
è esclusa nei casi in cui l’intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza
soltanto per uno o più segmenti dell’attività distributiva (cfr. FAQ 1.4).
Risultano irrilevanti, ai fini della qualificazione del modello di distribuzione, le circostanze
relative all’occasionalità dell’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza o
all’esistenza di una struttura organizzata deputata a tale attività. Il riferimento a un “sistema
organizzato” infatti non si ravvisa nella disciplina speciale che governa la distribuzione
assicurativa, in particolare né nella direttiva (UE) 2016/97 (“IDD”), né nel relativo decreto di
recepimento nazionale (d.lgs. 68/2018), né nella relativa regolamentazione attuativa vigente
emanata da IVASS (il richiamato Regolamento n. 40/2018).
Pertanto, la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di
assicurazione di cui agli articoli 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018 trova
applicazione nei soli casi in cui tutte le fasi del processo vengano svolte a distanza,
indipendentemente dalla circostanza che tali attività vengano poste in essere da un’apposita
struttura organizzata a ciò deputata.
9. Gli incentivi, percepiti dall’intermediario al raggiungimento di un obiettivo di
collocamento stabilito dall’impresa ed indeterminabili, sia nell’ an che nel quantum,
devono essere comunicati al cliente?
Si, gli intermediari sono tenuti a fornire l’informativa su tutti gli incentivi percepiti (fatta
eccezione per le fattispecie residuali di cui all’articolo 68-sexies comma 3, Regolamento
IVASS n. 40/2018). Qualora, prima della distribuzione di un prodotto di investimento
assicurativo, l’incentivo non sia determinabile (nell’ an e/o nel quantum), l’intermediario è
tenuto comunque a fornire una sintetica informativa al contraente che indichi l’esistenza
dell’incentivo e il relativo metodo di calcolo (ad esempio obiettivi e parametri che danno
luogo al riconoscimento dell’incentivo). Successivamente, quando l’incentivo è stato
effettivamente percepito, il distributore fornisce al contraente, alla prima occasione utile,
l’informativa sull’importo dello stesso (laddove l’incentivo non sia immediatamente
riconducibile a una singola polizza, l’intermediario potrà fornire un importo determinato sulla
base di criteri ragionevoli e oggettivi).
10. A quali intermediari si applica la disciplina in materia di incentivi di cui agli artt.
68-sexies e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018?
La disciplina sugli incentivi corrisposti in relazione alla distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi di cui agli artt. 121-sexies del CAP e 68-sexies e ss. del
Regolamento IVASS n. 40/2018 si applica a tutti gli intermediari indicati all’articolo 68-bis,
commi 1, del medesimo Regolamento. Analoghe previsioni sono contenute nel
Regolamento intermediari della Consob (artt. 135-sexies e segg.) con riferimento ai soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa (“gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d)
del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo
n. 209 del 2005, i soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società
4di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i
collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”).
11. Le provvigioni concordate tra imprese e intermediari nell’ambito degli incarichi di
distribuzione rientrano nella casistica prevista dall’art. 68-sexies, comma 3, del
Regolamento IVASS n. 40/2018 in quanto necessarie e strumentali allo svolgimento
dell’attività distributiva?
No. La disciplina degli incentivi di cui agli articoli 68-sexies e ss. si applica a tutte le forme
di remunerazione degli intermediari assicurativi. La fattispecie di cui all’art. 68-sexies,
comma 3, fa riferimento a una casistica eccezionale e meramente residuale, comprendente
solo le attività strettamente strumentali alla distribuzione e che non possono generare alcun
tipo di conflitto di interesse.
12. Con quali modalità le imprese possono riportare i dati relativi ai reclami trasmessi
dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, nell’archivio gestito in forma
elettronica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 e 10-sexies, comma
1-bis, del Regolamento ISVAP n. 24/2008, novellato dal Provvedimento IVASS n.
97/2020?
L’archivio gestito in forma elettronica ospita una specifica sezione dedicata ai reclami
trasmessi all’impresa assicuratrice dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, in
considerazione del fatto che si tratta di informazioni di minor dettaglio. Resta in ogni caso
valido il principio secondo il quale l’impresa integrerà le informazioni contenute nel prospetto
con una analisi quali/quantitativa, allorquando le specifiche situazioni lo richiedano.
13. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono tenuti a trasmettere
all’impresa assicuratrice anche i reclami relativi alla distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi ai sensi dell’art. 10-sexies, commi 1, lett. a), e 1-bis, del
Regolamento ISVAP n. 24/2008, novellato dal Provvedimento n. 97/2020?
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del Reg. ISVAP n. 24/2008, gli
intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono tenuti a trasmettere alle imprese tutti i
reclami ricevuti, inclusi quelli riferiti a prodotti IBIPs. Conseguentemente, le imprese
registrano i relativi dati nell’archivio di cui all’articolo 9, comma 1, e riportano i relativi dati
nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 del Regolamento
ISVAP n. 24/2008.
Ciò in quanto le imprese mandanti sono responsabili per l’attività svolta dalla loro rete
distributiva inclusa quella relativa alla vendita di prodotti IBIPs. Esse devono pertanto essere
a conoscenza delle eventuali anomalie e darne informativa all’IVASS.
14. Al fine di fornire le informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto
con il contraente in caso di: (i) persona fisica iscritta in sezione E, (ii) persona fisica
iscritta in sezione E che opera come collaboratore di una società iscritta in sezione
E, (iii) addetto operante all’interno dei locali (non iscritto in sezione E) per un
intermediario principale (ad esempio, iscritto alla sezione D), come deve essere
compilata la documentazione inerente all’informativa precontrattuale prevista dagli
artt. 56 e 68-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018?
I dati relativi all’intermediario che entra in contatto con il cliente e opera come (i) persona
fisica iscritta in sezione E, ovvero (ii) persona fisica iscritta in sezione E che opera come
collaboratore di una società iscritta in sezione E, sono indicati negli Allegati 3 (Informativa
sul distributore), 4, (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIPs) e
5
4-bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo) del
Regolamento IVASS n. 40/2018.
Gli allegati fanno sempre riferimento agli intermediari iscritti nel Registro e non prevedono
l’indicazione del collaboratore che opera all’interno dei locali dell’intermediario.
15. Le sedi secondarie delle aziende di intermediazione devono essere indicate nel
RUI?
Il RUI indica soltanto la sede legale delle società di intermediazione. Il Provvedimento
IVASS n. 97/2020, ha eliminato l’indicazione nel RUI delle sedi secondarie degli
intermediari, i quali, conseguentemente, non sono più tenuti a comunicare queste ultime
all’IVASS, in sede di iscrizione e in caso di modifiche successive.
L’intervento regolamentare ha perseguito la duplice finalità di semplificare gli adempimenti
operativi cui soggiacciono gli intermediari iscritti nel RUI, nonché di uniformare la disciplina
italiana del RUI a quella in vigore nella maggior parte degli altri stati membri, i cui Registri
riportano la sola sede legale delle società di intermediazione assicurativa.
16. I collaboratori degli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione
di servizi devono essere iscritti nel RUI?
L’iscrizione di tali collaboratori nel RUI non è prevista dalla normativa con decorrenza dal
31 marzo 2021, in quanto un intermediario che opera in regime di libera prestazione di
servizi in Italia non può avere una sede stabile sul territorio della Repubblica (i.e. una rete
di collaboratori), essendo questo un elemento caratterizzante del diverso regime di
operatività in stabilimento. Alla luce di quanto precede, in assenza di iniziative e di
comunicazioni da parte delle società interessate su come saranno gestite in futuro tali
collaborazioni (inclusa la possibilità di avviare un procedimento per l’apertura di una sede
secondaria in Italia e di nominare un relativo responsabile) l’Istituto avvierà un procedimento
di cancellazione di ufficio nei confronti dei collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI degli
intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
17. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha modificato l’art. 42 del Regolamento IVASS
n. 40/2018 introducendo l’obbligo di comunicazione alle «imprese mandanti»
dell’accordo di collaborazione orizzontale sottoscritto da due intermediari di primo
livello. I broker sono tenuti a comunicare la sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione orizzontale ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis del Regolamento IVASS
n. 40/2018 alle imprese coinvolte, ancorché non sia configurabile un rapporto di
mandato con le stesse?
Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi informativi inerenti i compensi percepiti da
tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, così come previsto
negli allegati 4 e 4-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 e per consentire ai produttori di
svolgere adeguate verifiche sul rispetto da parte dei distributori degli obblighi inerenti la POG
del distributore, anche quando l’attività distributiva è effettuata in virtù di accordi di
collaborazione orizzontale tra intermediari, si è reso necessario introdurre modifiche all’art.
42 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che innalzano il livello di trasparenza degli accordi
e prevedono che sia data comunicazione degli stessi alle imprese mandanti. Per il
conseguimento delle finalità proprie della norma in esame, si ritiene che l’obbligo di
comunicazione si applichi anche ai broker in relazione ad eventuali rapporti di
collaborazione instaurati con le imprese.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi
in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In
occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche
di rilievo delle stesse.
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o
l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in
caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l’indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente
f. indicazione dell’IVASS, quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta
g. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C: la denominazione sociale dell’impresa per la quale opera e
l’indicazione della circostanza che l’impresa assume la piena responsabilità del suo operato
Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:
a. cognome e nome o ragione sociale
b. Stato membro in cui l’intermediario è registrato
c. indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui è iscritto l’intermediario
d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine
e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine
f. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;
g. data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica
h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata
2
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:
a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una
collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell’intermediario principale con il
quale collabora
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per
il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione,
specificandone la denominazione sociale
b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre
i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge
b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa
preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente,
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di
legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi
d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio
dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente
lettera a)
PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro
sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
a. cognome e nome
b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;
in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l’indicazione della relativa sezione
c. indirizzo della sede legale
d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente
f. indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta
3
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta
a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali dell’intermediario oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per
il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione,
specificandone la denominazione sociale
b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori
professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario
deve rispondere a norma di legge
b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa
preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente,
qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di
legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quando previsto nei DIP aggiuntivi
c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I – Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS
(www.ivass.it)
a. denominazione e status di impresa di assicurazione
b. numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS
c. sede legale
d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata
e. indicazione del sito internet
Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente indicando
le modalità e i recapiti anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP
aggiuntivi
b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP
aggiuntivi
ALLEGATO 2
ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto
assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione
dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto
b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata
c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario,
anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario
principale
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un
numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali
in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ;
f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici
economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23
del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice)
d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della
2
provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali
sull’ammontare complessivo
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente
relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una
fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta
euro annui per ciascun contratto
c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano
al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice
PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell’impresa per la
quale opera
b. nel caso in cui l’intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di
iscrizione nel Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici
economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);
b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23
del 9 maggio 2008 di attuazione dell’articolo 131 del Codice)
d. nel caso di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) è complessivamente relativa ai compensi
percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo
Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una
fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
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1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in
quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro
annui per ciascun contratto.
PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se forniscono una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
L’Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del
contratto di assicurazione o addetti al call center
ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO
DELLE QUALI L’INTERMEDIARIO
DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI
Gentile Cliente,
La società FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico, iscrizione sez. A del RUI n. A000646940, data iscrizione 24.01.2020 – intermediario che agisce per conto di più Imprese;
Il Legale rappresentante è Cosmo Amabile e il responsabile all’attività di intermediazione è il Sig. Augusto Battisti, Codice Fiscale: BTTGST47B12G359B, RUI A000119133 data iscrizione 04.05.2007
sede legale in ROMA, Via Alberto Tallone 84, e sede operativa in Firenze, Piazza della Signoria 4 – Part. I.V.A. e CF 15444291007
+39 055 4932199
Sito internet: italiafideiussioni.it
Mail: info@italiafideiussioni.it
PEC: fideiussioniassicurative@pec.it
In un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:
Elenco delle Imprese con le quali la Fideiussioni assicurative Srls Socio Unico collabora:
– ERGO Europäische Reiseversicherung AG
elenco delle Imprese per le quali la FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE SRLS SOCIO UNICO, in qualità di “Agente Proponente”, può
distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale” ai sensi
dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221:
– Brokersubito srls
– ANDROSCIANI CARLO
– CASIGLIANI ASSICURAZIONI SAS DI ANDREA CASIGLIANI &C
– ENNECONSULTING SRL
– ALPHA BROKER SRL
– AMB BROKER SRL
– FILIPPO FABBRINI
– NOVASS SRL
– BIB SRL
– K&CO SRL
– WILLIS GENERAL AGENCY SRL
– UIA Underwriting Insurance Agency S.r.l.
– ASSIBRI SRL
– SOFFIETTI SERVIZI ASSICURATIVI SRLS
– CA.A.R. di Roberto Villa & C. S.a.s
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4-bis
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto
assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione
dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto
b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata
c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario
per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale.
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull’analisi di un
numero sufficiente di prodotti assicurativi d’investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo
criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
d. se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice
e. se forniscono consulenza su base indipendente
f. se forniscono al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
g. se distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione,
h. se distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento
assicurativi di una o più imprese di assicurazione
i. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
l. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
m. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi
proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.
2
Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185
del Codice.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi
a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i
benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)
b. l’importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per
suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli
c. l’importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza
d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del
Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui
all’articolo185del Codice
e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente
relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di
una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano
al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice
PARTE II – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. se fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice
d. se fornisce una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice
f. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
g. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi
proposti o a determinate strategie di investimento proposte;
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Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere f) e g), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le
informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185
del Codice.
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi
a. natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo o addetti al call center,
b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente
e/o gli incentivi erogati da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli,
secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni
regolamentari di attuazione,
c. l’importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza
ALLEGATO 4
ALLEGATO 4 – TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di
offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente
il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non
prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di
pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento
sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato,
acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per
i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5
del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed
ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia
dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o
più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire
comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice