La garanzia VIES è richiesta ai soggetti non residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo che adempiono agli obblighi IVA in Italia tramite un rappresentante fiscale e intendono effettuare operazioni intracomunitarie.
La prestazione della garanzia è condizione necessaria per chiedere l’inclusione, o mantenere l’iscrizione, nella banca dati VIES.
Non riguarda quindi indistintamente tutte le società straniere o tutti gli operatori che possiedono una partita IVA italiana, ma questa specifica categoria di soggetti extra-UE o extra-SEE che opera in Italia tramite rappresentante fiscale.
La garanzia VIES deve essere prestata dal soggetto non residente nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo che assolve gli obblighi IVA in Italia tramite un rappresentante fiscale e chiede l’inclusione, o il mantenimento, nella banca dati VIES.
In particolare, riguarda il soggetto che presenta congiuntamente queste caratteristiche:
non è residente in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
ha nominato un rappresentante fiscale in Italia;
intende effettuare operazioni intracomunitarie;
richiede l’iscrizione o il mantenimento nella banca dati VIES.
La garanzia non riguarda quindi automaticamente tutte le società estere o tutti i titolari di partita IVA italiana, ma questa specifica categoria di operatori.
IMPORTO E DURATA DELLA GARANZIA VIES
un valore massimale minimo di 50.000 euro;
una durata minima di 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente;
come beneficiario il Direttore pro tempore della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Trascorso il periodo minimo di 36 mesi, la garanzia non deve essere rinnovata.
L’importo di 50.000 euro rappresenta il valore minimo della garanzia e non significa necessariamente che il cliente debba depositare 50.000 euro in denaro. Condizioni, costi ed eventuali controgaranzie dipendono dalla valutazione dell’istituto emittente.
FORME DI GARANZIA AMMESSE
La normativa prevede le seguenti possibilità:
• fideiussione bancaria;
• polizza fideiussoria;
• cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato.
La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria devono contenere le informazioni previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 178713/2025 e conformarsi ai relativi fac-simile.
COME SI PRESENTA LA GARANZIA VIES?
La garanzia deve essere consegnata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
La consegna può essere effettuata dal soggetto interessato oppure tramite il suo rappresentante fiscale. L’Agenzia delle Entrate verifica che il documento rispetti i requisiti previsti e comunica l’esito della verifica.
Per le nuove richieste, l’iscrizione nella banca dati VIES può essere domandata soltanto dopo l’esito positivo del controllo della garanzia.
Per i soggetti già titolari di partita IVA, la garanzia deve essere prestata prima della richiesta di inclusione nel VIES. Se il soggetto non possiede ancora una partita IVA, la garanzia viene prestata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività nella quale viene richiesta l’inclusione nel VIES
COME POSSIAMO ASSISTERTI PER LA GARANZIA VIES?
Possiamo assistere società e operatori extra-UE nella richiesta della garanzia necessaria per l’iscrizione o il mantenimento nella banca dati VIES.
In particolare possiamo aiutarti a:
verificare preliminarmente se la pratica rientra nei requisiti previsti;
individuare la soluzione fideiussoria più adatta;
controllare la documentazione necessaria;
predisporre e inoltrare la richiesta per la valutazione dell’istituto emittente;
verificare che la garanzia contenga gli elementi richiesti dalla normativa;
seguire la pratica fino all’eventuale emissione del documento.
L’emissione della fideiussione o della polizza fideiussoria resta subordinata alla valutazione e all’approvazione dell’istituto emittente.