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Provvedimento Ivass n. 97/2020


FAQ SU CHIARIMENTI APPLICATIVI CONCERNENTI LE MODIFICHE INTRODOTTE

DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020

1. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 e il CAP (art. 106 come modificato dal D. Lgs. 30

dicembre 2020, n. 187), coerentemente con quanto previsto nella IDD, hanno espunto

dalla definizione di distribuzione assicurativa il termine “assistenza”. Quale

consulenza rientra nell’intermediazione?

L’attività di consulenza del distributore assicurativo è connotata dal rilascio al cliente di

consigli specifici e personalizzati (c.d. “raccomandazione personalizzata”, art. 1, comma 1

lett. m-ter CAP). Diversamente, l’attività di assistenza che si accompagna alla conclusione

o all’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione (come richiamata

dall’articolo 107, comma 3, lettera a), secondo periodo, del CAP e dall’art. 68-septies,

comma 1, lettera a), punto ii), del Regolamento IVASS n. 40/2018), non prevede il rilascio

di una raccomandazione personalizzata al cliente.

Rientrano quindi tra le attività di intermediazione quelle consistenti nel “proporre contratti di

assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali

contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed

esecuzione..” (art. 106 del CAP). L’attività di consulenza è eventuale (“su richiesta del

cliente o su iniziativa del distributore”) e consiste “nel fornire raccomandazioni

personalizzate ad un cliente, ….., in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”

(articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP, come richiamato dall’articolo 106 del CAP).

L’articolo 119-ter del CAP individua, inoltre, le norme per le vendite senza consulenza e con

consulenza (cfr. FAQ n. 2).

2. Quali sono gli elementi distintivi dell’attività di consulenza (art. 119-ter, comma 3,

CAP) rispetto alla valutazione delle esigenze e delle richieste del contraente (art. 119-

ter commi 1 e 2, CAP)?

La valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente ricorre per tutte le

tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza.

Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle

richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la

corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente

stesso di fornire le informazioni richieste.

La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata

contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia

più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente.

3. E’ possibile distribuire un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le

richieste del contraente se quest’ultimo rientra nel mercato di riferimento?

No, non è possibile distribuirlo. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto

assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente anche qualora i

contraente appartenga al mercato di riferimento, ossia rientri nella tipologia di clienti cui è

rivolto il prodotto.

4. Gli intermediari e le imprese che distribuiscono Piani individuali pensionistici (PIP)

e fondi pensione aperti sono obbligati a fornire consulenza ai sensi dell’art. 68-

duodecies, del Regolamento IVASS n. 40/2018?

No, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. ss-bis), del CAP, PIP e fondi pensione aperti

non rientrano nella categoria dei prodotti d’investimento assicurativi.

5. Ai fini di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018, le conversazioni

telefoniche o comunicazioni elettroniche effettuate dai distributori che promuovono

la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza devono

essere registrate integralmente e in particolare è considerata conforme alla norma la

registrazione della sola parte finale della conversazione o comunicazione telefonica

in cui si riepilogano le condizioni essenziali del contratto?

L’introduzione dell’obbligo di registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni

elettroniche è finalizzato a rafforzare la tutela dei contraenti quando il contratto è promosso

e collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ossia quando tutte le

fasi del processo di promozione e collocamento dei contratti sono svolte a distanza. In tali

casi, le registrazioni dovrebbero consentire di individuare qualsiasi comportamento

potenzialmente rilevante e agevolare anche un più efficace esercizio dell’azione di vigilanza.

Pertanto, l’obbligo di registrazione deve essere adempiuto con riguardo alla conversazione

telefonica nella sua integralità e non solo con riguardo a una parte della stessa, anche se

conclusiva.

In fase di prima applicazione l’Istituto terrà conto delle criticità connesse al presente contesto

emergenziale sanitario in cui gli intermediati sono chiamati ad operare e dell’impatto che

esso può avere sulle modalità operative concretamente poste in essere nella promozione e

collocamento dei prodotti a distanza con particolare riguardo agli oneri in materia di

registrazioni telefoniche.

6. Sono soggette agli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 del Regolamento IVASS

n. 40/2018 le conversazioni e/o comunicazioni avviate dal cliente?

Si, gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano

applicazione anche se la conversazione e/o comunicazione è avviata su iniziativa del

cliente, se la promozione e il collocamento del contratto avvengono interamente a distanza.

7. Gli obblighi di registrazione di cui all’art. 83 Regolamento IVASS n. 40/2018 trovano

applicazione anche in presenza di procedure che consentono la storicizzazione dello

scambio informativo “principale / ufficiale” con il cliente, cioè quello attuato mediante

sistemi e processi aziendali standard, tracciati e storicizzati nelle procedure aziendali

(scambi email attuati dentro l’area riservata o mediante comunicazione con la

clientela governate da procedure aziendali non modificabili)?

Si, se la promozione e il collocamento sono effettuati interamente tramite tecniche di

comunicazione a distanza. In questo caso gli obblighi di registrazione delle conversazioni

telefoniche o delle comunicazioni elettroniche previsti dall’articolo 83 del Regolamento

IVASS n. 40/2018 si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 67 del Regolamento IVASS n.

40/2018 e sono volti a innalzare il livello di tutela del contraente consentendo di verificare il

rispetto delle regole di comportamento e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tutte

le fasi della promozione e del collocamento del prodotto.

8. È applicabile la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di

contratti di assicurazione di cui agli artt. 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018,

nel caso in cui l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza avvenga solo

occasionalmente e in assenza di un’apposita struttura organizzata a ciò deputata?

L’art. 69 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che le disposizioni in materia di

promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di

comunicazione a distanza si applicano quando tali attività siano effettuate interamente

tramite tecniche di comunicazione a distanza. Ne deriva che l’applicabilità di tale disciplina

è esclusa nei casi in cui l’intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza

soltanto per uno o più segmenti dell’attività distributiva (cfr. FAQ 1.4).

Risultano irrilevanti, ai fini della qualificazione del modello di distribuzione, le circostanze

relative all’occasionalità dell’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza o

all’esistenza di una struttura organizzata deputata a tale attività. Il riferimento a un “sistema

organizzato” infatti non si ravvisa nella disciplina speciale che governa la distribuzione

assicurativa, in particolare né nella direttiva (UE) 2016/97 (“IDD”), né nel relativo decreto di

recepimento nazionale (d.lgs. 68/2018), né nella relativa regolamentazione attuativa vigente

emanata da IVASS (il richiamato Regolamento n. 40/2018).

Pertanto, la disciplina in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di

assicurazione di cui agli articoli 69 e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018 trova

applicazione nei soli casi in cui tutte le fasi del processo vengano svolte a distanza,

indipendentemente dalla circostanza che tali attività vengano poste in essere da un’apposita

struttura organizzata a ciò deputata.

9. Gli incentivi, percepiti dall’intermediario al raggiungimento di un obiettivo di

collocamento stabilito dall’impresa ed indeterminabili, sia nell’ an che nel quantum,

devono essere comunicati al cliente?

Si, gli intermediari sono tenuti a fornire l’informativa su tutti gli incentivi percepiti (fatta

eccezione per le fattispecie residuali di cui all’articolo 68-sexies comma 3, Regolamento

IVASS n. 40/2018). Qualora, prima della distribuzione di un prodotto di investimento

assicurativo, l’incentivo non sia determinabile (nell’ an e/o nel quantum), l’intermediario è

tenuto comunque a fornire una sintetica informativa al contraente che indichi l’esistenza

dell’incentivo e il relativo metodo di calcolo (ad esempio obiettivi e parametri che danno

luogo al riconoscimento dell’incentivo). Successivamente, quando l’incentivo è stato

effettivamente percepito, il distributore fornisce al contraente, alla prima occasione utile,

l’informativa sull’importo dello stesso (laddove l’incentivo non sia immediatamente

riconducibile a una singola polizza, l’intermediario potrà fornire un importo determinato sulla

base di criteri ragionevoli e oggettivi).

10. A quali intermediari si applica la disciplina in materia di incentivi di cui agli artt.

68-sexies e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018?

La disciplina sugli incentivi corrisposti in relazione alla distribuzione di prodotti di

investimento assicurativi di cui agli artt. 121-sexies del CAP e 68-sexies e ss. del

Regolamento IVASS n. 40/2018 si applica a tutti gli intermediari indicati all’articolo 68-bis,

commi 1, del medesimo Regolamento. Analoghe previsioni sono contenute nel

Regolamento intermediari della Consob (artt. 135-sexies e segg.) con riferimento ai soggetti

abilitati alla distribuzione assicurativa (“gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d)

del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo

n. 209 del 2005, i soggetti dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui all’articolo

116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società

4di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i

collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui

all’articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”).

11. Le provvigioni concordate tra imprese e intermediari nell’ambito degli incarichi di

distribuzione rientrano nella casistica prevista dall’art. 68-sexies, comma 3, del

Regolamento IVASS n. 40/2018 in quanto necessarie e strumentali allo svolgimento

dell’attività distributiva?

No. La disciplina degli incentivi di cui agli articoli 68-sexies e ss. si applica a tutte le forme

di remunerazione degli intermediari assicurativi. La fattispecie di cui all’art. 68-sexies,

comma 3, fa riferimento a una casistica eccezionale e meramente residuale, comprendente

solo le attività strettamente strumentali alla distribuzione e che non possono generare alcun

tipo di conflitto di interesse.

12. Con quali modalità le imprese possono riportare i dati relativi ai reclami trasmessi

dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, nell’archivio gestito in forma

elettronica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 e 10-sexies, comma

1-bis, del Regolamento ISVAP n. 24/2008, novellato dal Provvedimento IVASS n.

97/2020?

L’archivio gestito in forma elettronica ospita una specifica sezione dedicata ai reclami

trasmessi all’impresa assicuratrice dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, in

considerazione del fatto che si tratta di informazioni di minor dettaglio. Resta in ogni caso

valido il principio secondo il quale l’impresa integrerà le informazioni contenute nel prospetto

con una analisi quali/quantitativa, allorquando le specifiche situazioni lo richiedano.

13. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono tenuti a trasmettere

all’impresa assicuratrice anche i reclami relativi alla distribuzione di prodotti di

investimento assicurativi ai sensi dell’art. 10-sexies, commi 1, lett. a), e 1-bis, del

Regolamento ISVAP n. 24/2008, novellato dal Provvedimento n. 97/2020?

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del Reg. ISVAP n. 24/2008, gli

intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono tenuti a trasmettere alle imprese tutti i

reclami ricevuti, inclusi quelli riferiti a prodotti IBIPs. Conseguentemente, le imprese

registrano i relativi dati nell’archivio di cui all’articolo 9, comma 1, e riportano i relativi dati

nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 del Regolamento

ISVAP n. 24/2008.

Ciò in quanto le imprese mandanti sono responsabili per l’attività svolta dalla loro rete

distributiva inclusa quella relativa alla vendita di prodotti IBIPs. Esse devono pertanto essere

a conoscenza delle eventuali anomalie e darne informativa all’IVASS.

14. Al fine di fornire le informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto

con il contraente in caso di: (i) persona fisica iscritta in sezione E, (ii) persona fisica

iscritta in sezione E che opera come collaboratore di una società iscritta in sezione

E, (iii) addetto operante all’interno dei locali (non iscritto in sezione E) per un

intermediario principale (ad esempio, iscritto alla sezione D), come deve essere

compilata la documentazione inerente all’informativa precontrattuale prevista dagli

artt. 56 e 68-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018?

I dati relativi all’intermediario che entra in contatto con il cliente e opera come (i) persona

fisica iscritta in sezione E, ovvero (ii) persona fisica iscritta in sezione E che opera come

collaboratore di una società iscritta in sezione E, sono indicati negli Allegati 3 (Informativa

sul distributore), 4, (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIPs) e

5

4-bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo) del

Regolamento IVASS n. 40/2018.

Gli allegati fanno sempre riferimento agli intermediari iscritti nel Registro e non prevedono

l’indicazione del collaboratore che opera all’interno dei locali dell’intermediario.

15. Le sedi secondarie delle aziende di intermediazione devono essere indicate nel

RUI?

Il RUI indica soltanto la sede legale delle società di intermediazione. Il Provvedimento

IVASS n. 97/2020, ha eliminato l’indicazione nel RUI delle sedi secondarie degli

intermediari, i quali, conseguentemente, non sono più tenuti a comunicare queste ultime

all’IVASS, in sede di iscrizione e in caso di modifiche successive.

L’intervento regolamentare ha perseguito la duplice finalità di semplificare gli adempimenti

operativi cui soggiacciono gli intermediari iscritti nel RUI, nonché di uniformare la disciplina

italiana del RUI a quella in vigore nella maggior parte degli altri stati membri, i cui Registri

riportano la sola sede legale delle società di intermediazione assicurativa.

16. I collaboratori degli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione

di servizi devono essere iscritti nel RUI?

L’iscrizione di tali collaboratori nel RUI non è prevista dalla normativa con decorrenza dal

31 marzo 2021, in quanto un intermediario che opera in regime di libera prestazione di

servizi in Italia non può avere una sede stabile sul territorio della Repubblica (i.e. una rete

di collaboratori), essendo questo un elemento caratterizzante del diverso regime di

operatività in stabilimento. Alla luce di quanto precede, in assenza di iniziative e di

comunicazioni da parte delle società interessate su come saranno gestite in futuro tali

collaborazioni (inclusa la possibilità di avviare un procedimento per l’apertura di una sede

secondaria in Italia e di nominare un relativo responsabile) l’Istituto avvierà un procedimento

di cancellazione di ufficio nei confronti dei collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI degli

intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

17. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha modificato l’art. 42 del Regolamento IVASS

n. 40/2018 introducendo l’obbligo di comunicazione alle «imprese mandanti»

dell’accordo di collaborazione orizzontale sottoscritto da due intermediari di primo

livello. I broker sono tenuti a comunicare la sottoscrizione dell’accordo di

collaborazione orizzontale ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis del Regolamento IVASS

n. 40/2018 alle imprese coinvolte, ancorché non sia configurabile un rapporto di

mandato con le stesse?

Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi informativi inerenti i compensi percepiti da

tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, così come previsto

negli allegati 4 e 4-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 e per consentire ai produttori di

svolgere adeguate verifiche sul rispetto da parte dei distributori degli obblighi inerenti la POG

del distributore, anche quando l’attività distributiva è effettuata in virtù di accordi di

collaborazione orizzontale tra intermediari, si è reso necessario introdurre modifiche all’art.

42 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che innalzano il livello di trasparenza degli accordi

e prevedono che sia data comunicazione degli stessi alle imprese mandanti. Per il

conseguimento delle finalità proprie della norma in esame, si ritiene che l’obbligo di

comunicazione si applichi anche ai broker in relazione ad eventuali rapporti di

collaborazione instaurati con le imprese.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non

prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi

in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di

pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In

occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche

di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI o

l’elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

a. cognome e nome

b. numero e data di iscrizione nel RUI, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria; in

caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l’indicazione della relativa sezione

c. indirizzo della sede legale

d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata

e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente

f. indicazione dell’IVASS, quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività di distribuzione svolta

g. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione C: la denominazione sociale dell’impresa per la quale opera e

l’indicazione della circostanza che l’impresa assume la piena responsabilità del suo operato

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi:

a. cognome e nome o ragione sociale

b. Stato membro in cui l’intermediario è registrato

c. indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui è iscritto l’intermediario

d. indirizzo di residenza o sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d’origine

e. Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine

f. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria;

g. data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica

h. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata

2

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:

a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una

collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell’intermediario principale con il

quale collabora

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per

il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione,

specificandone la denominazione sociale

b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una

partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre

i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei

collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge

b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa

preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente,

qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di

legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP

aggiuntivi

d. nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di

assicurazione e di riassicurazione (riportare indirizzo e numero telefonico), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio

dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente

lettera a)

PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario assicurativo a titolo accessorio che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro

sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)

a. cognome e nome

b. numero e data di iscrizione nel Registro, con l’indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera in caso di operatività in forma societaria;

in caso di operatività in forma societaria, denominazione della società, numero e data di iscrizione nel RUI con l’indicazione della relativa sezione

c. indirizzo della sede legale

d. recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata

e. indicazione dell’indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l’attività, ove esistente

f. indicazione dell’IVASS quale Istituto competente alla vigilanza sull’attività svolta

3

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta

a. comunicare di aver messo a disposizione nei locali dell’intermediario oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari

2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunicare la possibilità per

il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a. se detengono o meno una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione,

specificandone la denominazione sociale

b. se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (specificarne la denominazione sociale) è detentrice o meno di una

partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori

professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario

deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa

preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente,

qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di

legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quando previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP

aggiuntivi

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE

Sezione I – Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS

(www.ivass.it)

a. denominazione e status di impresa di assicurazione

b. numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS

c. sede legale

d. recapito telefonico, indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata

e. indicazione del sito internet

Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente indicando

le modalità e i recapiti anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del

reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP

aggiuntivi

b. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP

aggiuntivi

 

ALLEGATO 2

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto

assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione

dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto

b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata

c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario,

anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario

principale

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un

numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali

in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

d. se distribuiscono in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione

e. se distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ;

f. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici

economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)

b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo

c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23

del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice)

d. nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, gli intermediari iscritti nella sezione D, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, informano il richiedente il finanziamento della

2

provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, in termini sia assoluti che percentuali

sull’ammontare complessivo

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) e d), è complessivamente

relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite

dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una

fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,

espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in

quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta

euro annui per ciascun contratto

c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano

al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice

PARTE II – INTERMEDIARI ASSICURATIVI A TITOLO ACCESSORIO

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto nella sezione F, indicazione della denominazione sociale dell’impresa per la

quale opera

b. nel caso in cui l’intermediario a titolo accessorio sia iscritto nella sezione E, indicazione di cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di

iscrizione nel Registro dell’intermediario assicurativo e riassicurativo per il quale è svolta l’attività

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici

economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra);

b. nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l’importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo

c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23

del 9 maggio 2008 di attuazione dell’articolo 131 del Codice)

d. nel caso di collaborazioni con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c) è complessivamente relativa ai compensi

percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione III – Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite

dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di una

fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

3

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,

espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in

quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro

annui per ciascun contratto.

PARTE III – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE

Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

a. se forniscono una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

c. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

L’Impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del

contratto di assicurazione o addetti al call center

ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO                                       

DELLE QUALI L’INTERMEDIARIO                                  

DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI

Gentile Cliente,

La società FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE Srls, Socio Unico,  iscrizione sez. A del RUI n. A000646940, data iscrizione 24.01.2020 – intermediario che agisce per conto di più Imprese;

 

In un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:

– ERGO  Europäische Reiseversicherung AG

 

distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale” ai sensi

dell’art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221:

 – Brokersubito srls

– ANDROSCIANI CARLO

– CASIGLIANI ASSICURAZIONI SAS DI ANDREA CASIGLIANI &C

– ENNECONSULTING SRL

– ALPHA BROKER SRL

– AMB BROKER SRL

– FILIPPO FABBRINI

– NOVASS SRL

– BIB SRL

– K&CO SRL

– WILLIS GENERAL AGENCY SRL

– UIA Underwriting Insurance Agency S.r.l.

– ASSIBRI SRL

– SOFFIETTI SERVIZI ASSICURATIVI SRLS

– CA.A.R. di Roberto Villa & C. S.a.s

 

 

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4-bis

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto

assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. se agiscono su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, specificando in quest’ultimo caso la denominazione

dell’impresa di cui distribuiscono il prodotto

b. se il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata

c. gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome/ denominazione sociale, sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario

per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto, e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale.

Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

a. se forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

c. se forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice, in quanto fondata sull’analisi di un

numero sufficiente di prodotti assicurativi d’investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo

criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

d. se forniscono consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice

e. se forniscono consulenza su base indipendente

f. se forniscono al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

g. se distribuiscono in modo esclusivo i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione,

h. se distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento

assicurativi di una o più imprese di assicurazione

i. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice

l. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro

elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

m. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi

proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le

informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

2

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le

informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185

del Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

a. la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i

benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra)

b. l’importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per

suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli

c. l’importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza

d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del

Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le

informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui

all’articolo185del Codice

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente

relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite

dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso OPPURE stipulazione da parte dall’intermediario di

una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,

espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunicano

al contraente che il pagamento dei premi all’intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice

PARTE II – IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE

Sezione I: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

a. se fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese

c. se fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’articolo 121-septies del Codice

d. se fornisce una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo

e. ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice

f. in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro

elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

g. indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi

proposti o a determinate strategie di investimento proposte;

3

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere f) e g), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le

informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185

del Codice.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

a. natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo o addetti al call center,

b. informazioni sui costi, gli oneri e gli incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo, incluso il compenso corrisposto dal cliente

e/o gli incentivi erogati da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli,

secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni

regolamentari di attuazione,

c. l’importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza

 

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4 – TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure

pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di

offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente

il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL’INTERMEDIARIO E NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI OVVERO DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA DISTRIBUTRICE E NUMERO DI

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non

prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di

pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non

prevista, del contratto di assicurazione

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento

sottoscritto dal contraente

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato,

acquisendo a tal fine, ogni utile informazione

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per

i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5

del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed

ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia

dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita

dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza

in un’apposita dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o

più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire

comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice